{"id":2797,"date":"2013-03-27T12:38:26","date_gmt":"2013-03-27T12:38:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/?page_id=2797"},"modified":"2013-03-27T12:38:26","modified_gmt":"2013-03-27T12:38:26","slug":"unita-e-liberta-sindacale-nella-costituzione","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/giuseppe-di-vittorio\/testi-parole-di-di-vittorio\/unita-e-liberta-sindacale-nella-costituzione\/","title":{"rendered":"Unit\u00e0 e libert\u00e0 sindacale nella Costituzione"},"content":{"rendered":"<p><em>di Giuseppe Di Vittorio<\/em><\/p>\n<p>Il testo qui pubblicato, tratto dalla relazione sull&#8217;ordinamento sindacale alla III sottocommissione della Costituente (Roma, 1946), \u00e8 raccolto con lo stesso titolo in: Antonio Tat\u00f2 (a cura di), Di Vittorio. L&#8217;uomo, il dirigente, vol. II, 1944-1951, Roma, Editrice sindacale italiana, 1969<\/p>\n<h4>1) Il diritto di associazione<\/h4>\n<p>Il diritto di associazione \u00e8 senza dubbio fra i diritti fondamentali del cittadino e una delle espressioni pi\u00f9 chiare delle libert\u00e0 democratiche.<br \/>\nIl diritto di associazione \u00e8 anzi il presidio pi\u00f9 sicuro della libert\u00e0 della persona umana, la quale tende in misura crescente a ricercare la via del proprio sviluppo, della propria difesa e di un maggiore benessere economico e spirituale, specialmente nella libert\u00e0 di coalizzarsi con altre persone in aggruppamenti sociali, professionali, cooperativi, politici, religiosi, culturali, sportivi e di ogni altro genere, aventi interessi od ideali comuni od affini.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 la Costituzione della Repubblica italiana sia adeguata alle nuove esigenze poste dallo stadio attuale dell&#8217;evoluzione storica del nostro paese, nel quadro di quella europea mondiale, occorre che la Costituzione italiana sancisca nel modo pi\u00f9 chiaro il diritto pieno di associazione, che si compendi nella libert\u00e0 delle varie organizzazioni di sviluppare liberamente la propria libert\u00e0, per la realizzazione dei propri scopi rispettivi, nei limiti fissati dalle leggi.<\/p>\n<p>Tale diritto deve essere riconosciuto a tutti i cittadini di ambo i sessi e di ogni ceto sociale, senza nessuna esclusione. Tuttavia, la Costituzione non pu\u00f2 ignorare che se il diritto di associazione deve essere garantito ad ogni cittadino, esso ha per\u00f2 un valore diverso pei differenti strati sociali.<\/p>\n<p>Nell&#8217;attuale sistema sociale, infatti, la ricchezza nazionale \u00e8 troppo mal ripartita, in quanto si hanno accumulazioni d&#8217;immensi capitali nelle mani di pochi cittadini, mentre l&#8217;enorme maggioranza di essi ne \u00e8 completamente sprovvista. In tali condizioni \u00e8 chiaro che nei naturali ed inevitabili contrasti di interessi economici e sociali sorgenti tra i vari strati della societ\u00e0 nazionale il cittadino lavoratore ed il cittadino capitalista non si trovano affatto in condizioni di eguaglianza.<\/p>\n<p>Il cittadino capitalista, basandosi sulla propria potenza economica, pu\u00f2 lottare e prevalere anche da solo in determinate competizioni di carattere economico. Il cittadino lavoratore, invece, da solo non pu\u00f2 ragionevolmente nemmeno pensare a partecipare a tali competizioni. Ne consegue che per il cittadino lavoratore la sola possibilit\u00e0 che esista -perch\u00e9 possa partecipare a date competizioni economiche, senza esserne schiacciato in partenza- \u00e8 quella di associarsi con altri lavoratori aventi interessi e scopi comuni, per controbilanciare col numero, colla associazione e con l&#8217;unit\u00e0 di intenti e d&#8217;azione degli associati la potenza economica del singolo capitalista od un&#8217;associazione di capitalisti.<\/p>\n<p>Il sindacato, perci\u00f2, \u00e8 lo strumento pi\u00f9 valido per i lavoratori, per l&#8217;affermazione del diritto alla vita e del diritto al lavoro, che dovranno essere sanciti dalla nostra Costituzione.<\/p>\n<p>Per i datori di lavoro, invece, l&#8217;associazione sindacale \u00e8 bens\u00ec uno strumento importante, ma solamente ausiliario. Di qui il diverso significato che ha il diritto di associazione per le due forze sociali che rappresentano i due opposti poli della nostra societ\u00e0: quella dei grandi datori di lavoro e quella dei lavoratori salariati e stipendiati. Tra questi due poli esistono ed agiscono altri strati di lavoratori, comunemente indicati col nome di ceti medi: contadini, artigiani, piccoli e medi commercianti, liberi professionisti, artisti ecc. Anche per questi strati di lavoratori (che nel nostro paese sono molto numerosi e costituiscono un elemento vitale dell&#8217;economia nazionale) il diritto di associazione ha una portata diversa e ben maggiore di quella che possa avere per gli strati economicamente superiori della societ\u00e0. Anche per questi lavoratori la sola possibilit\u00e0 di resistere e di sopravvivere alla pressione del grande capitale e dei trusts- che tendono inesorabilmente ad assorbirli -consiste appunto nella libert\u00e0 di associarsi e di appoggiarsi agli altri strati di lavoratori, solo mezzo perch\u00e9 anch&#8217;essi costituiscano una forza capace di partecipare alle inevitabili competizioni di interessi che sono connaturali al tipo di societ\u00e0 in cui viviamo.<\/p>\n<h4>2) Il posto preminente che spetta\u00a0 ai sindacati dei lavoratori nello Stato democratico<\/h4>\n<p>Dalle osservazioni che precedono scaturiscono alcune deduzioni che lo Stato democratico non pu\u00f2 ignorare senza venir meno alla sua funzione di supremo armonizzatore degli interessi legittimi dei singoli cittadini e dei differenti strati sociali in cui essi sono raggruppati, con quelli generali della collettivit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p>La pi\u00f9 importante deduzione che se ne deve trarre \u00e8 quella del riconoscimento d&#8217;una preminenza obiettiva degli interessi rappresentati dai sindacati dei lavoratori rispetto agli interessi pur legittimi rappresentati dalle associazioni sindacali dei grandi datori di lavoro.<\/p>\n<p>La giustificazione di questa preminenza ed il suo riconoscimento esplicito da parte dello Stato democratico sono dati ancora dalle considerazioni che seguono.<\/p>\n<ol>\n<li>gli interessi che rappresentano e difendono i sindacati dei lavoratori sono interessi di carattere collettivo e non particolaristico od egoistico; interessi che in linea di massima coincidono con quelli generali della nazione.<br \/>\nIl benessere generalizzato dei lavoratori, infatti, non pu\u00f2 derivare che da un maggiore sviluppo dell&#8217;economia nazionale, da un aumento incessante della produzione, da un maggiore arricchimento del paese, oltre che da una pi\u00f9 giusta ripartizione dei beni prodotti.<br \/>\nNon \u00e8 mai accaduto, e non pu\u00f2 accadere ai liberi sindacati dei lavoratori, di avere interessi contrari a quelli della collettivit\u00e0 nazionale, com&#8217;\u00e8 accaduto- e pu\u00f2 sempre accadere, invece,- a determinati tipi di associazioni padronali (trusts, cartelli, intese ecc.), i quali sono notoriamente giunti a limitare di proposito la produzione -ed anche a distruggerne notevoli quantit\u00e0- per mantenere elevati i prezzi, allorquando i prezzi elevati, piuttosto che la massa di prodotti vendibili, assicurano agli interessati maggiori profitti, con danno evidente della maggioranza della popolazione e della nazione.<br \/>\nEventuali interessi egoistici di categorie, che possono sorgere anche in seno alle masse lavoratrici, vengono contenuti, contemperati e in definitiva eliminati da esigenze poste da altre categorie di lavoratori e soprattutto dalla convergenza degli interessi fondamentali e permanenti dei lavoratori di ogni categoria; convergenza che ha la sua espressione nell&#8217;esistenza stessa della Confederazione generale italiana del lavoro la quale rappresenta, appunto, gli interessi generali di tutti i lavoratori di ogni categoria o professione, manuali ed intellettuali e -come tale- \u00e8 una delle forze basilari della nazione.I sindacati dei lavoratori rappresentano la forza produttrice fondamentale della societ\u00e0 e la stragrande maggioranza della popolazione economicamente attiva nei vari rami dell&#8217;industria, dell&#8217;agricoltura, del commercio, del credito, della scuola, dei pubblici servizi ecc. Tutta la societ\u00e0 moderna pone il lavoro come fondamento del proprio sviluppo.<\/li>\n<li>Se la funzione sociale del lavoro, e quindi delle organizzazioni sindacali che lo rappresentano, sono considerate sempre di maggiore preminenza, in tutti i paesi economicamente pi\u00f9 sviluppati ci\u00f2 \u00e8 tanto pi\u00f9 giusto e necessario in Italia, dove il capitale pi\u00f9 grande e pi\u00f9 prezioso di cui dispone la nazione \u00e8 rappresentato appunto dalla sua immensa forza-lavoro; ossia, dal gran numero di lavoratori che conta il nostro paese, nonch\u00e8 dalle loro spiccate e riconosciute capacit\u00e0 tecniche e professionali che -attraverso il lavoro dei nostri emigrati- si sono affermati in quasi tutti i paesi del mondo.<\/li>\n<li>I lavoratori, per la loro condizione sociale, sono i maggiori interessati al consolidamento ed allo sviluppo ordinato della libert\u00e0 e delle istituzioni democratiche, come lo comprova il fatto che essi hanno costituito il nerbo decisivo delle forze nazionali che hanno abbattuto il fascismo ed hanno portato un contributo efficiente alla liberazione della patria dall&#8217;invasore tedesco.<br \/>\nI sindacati dei lavoratori, quindi, costituiscono obiettivamente uno dei pilastri basilari dello Stato democratico e repubblicano ed un presidio sicuro e forte delle civiche libert\u00e0, che sono un bene supremo dell&#8217;intera nazione.<\/li>\n<li>I sindacati dei lavoratori, quali organismi unitari di milioni di cittadini in tutte le province d&#8217;Italia e tutori dei loro interessi collettivi e solidali, costituiscono obiettivamente il tessuto connettivo pi\u00f9 solido della nazione e della sua stessa unit\u00e0.<\/li>\n<li>Gli interessi economici rappresentati rispettivamente dai sindacati dei lavoratori e da quelli dei datori di lavoro sono entrambi legittimi, ma la loro portata non \u00e8 uguale, nel complesso della vita nazionale, anche a causa del numero incomparabilmente maggiore di cittadini rappresentati dai primi rispetto ai secondi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per di pi\u00f9, i sindacati dei lavoratori rappresentano interessi vasti e vitali della grande massa dei cittadini non abbienti, che lo Stato democratico ha il dovere di difendere e tutelare.<br \/>\nNe consegue che il concetto di pariteticit\u00e0 fra gli interessi rappresentati dai sindacati dei lavoratori e quelli rappresentati dai sindacati padronali non corrisponde alla realt\u00e0 ed \u00e8 perci\u00f2 da considerarsi infondato ed ingiusto.<br \/>\nIl defunto regime fascista aveva in un certo senso idealizzato il concetto della pariteticit\u00e0 e lo aveva posto a fondamento del suo sistema corporativo. Riteniamo che spetti allo Stato democratico il compito di segnare un passo avanti nella pi\u00f9 giusta valutazione dei vari strati della nostra societ\u00e0, in rapporto alle esigenze di vita e di sviluppo della nazione, sostituendo al concetto della pariteticit\u00e0 quello pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0 della preminenza dei sindacati dei lavoratori, rispetto a quelli padronali.<\/p>\n<p>Teoricamente, si pu\u00f2 benissimo sostenere- dal punto di vista democratico- che in seno allo Stato ed a tutte le istituzioni statali la rappresentanza degli interessi rispettivi dei datori di lavoro e dei lavoratori venga basata sul principio della pro-porzione numerica delle persone interessate in ciascuna delle due parti.<\/p>\n<p>Ma si riconosce che un&#8217;applicazione automatica di tale principio lo renderebbe assurdo, come pu\u00f2 avvenire di ogni sano principio che si voglia spingere sino alle sue ultime conseguenze teoriche. La sproporzione del numero fra le due parti \u00e8 tale che gli interessi rappresentati dai sindacati padronali ne sarebbero interamente sommersi. Tuttavia, da un tale eccesso a quello della pariteticit\u00e0 vi \u00e8 una via mediana: il riconoscimento, cio\u00e8, di una preminenza, per i sindacati dei lavoratori, che nella determinazione delle rappresentanze nei vari organismi statali, parastatali, previdenziali ecc. pu\u00f2 essere fissata in un rapporto convenzionale.<br \/>\nI sindacati dei lavoratori, dunque, e per il loro numero e per la funzione sociale di interesse generale che esercitano nella vita della Nazione debbono avere un posto a parte nello Stato democratico.<\/p>\n<p>Pensiamo particolarmente alla costituzione di un Consiglio nazionale del lavoro che abbia la facolt\u00e0 di promuovere una legislazione sociale adeguata ai nostri tempi ed alle nostre possibilit\u00e0, e il diritto di esame di tutti i progetti di legge di carattere sociale da proporre alle Camere legislative. Lo stesso Consiglio nazionale, inoltre, dovrebbe essere dotato di potere e di mezzi sufficienti per controllare efficacemente, anche a mezzo di suoi organi periferici, l&#8217;effettiva applicazione delle leggi sociali e protettive dei lavoratori.<\/p>\n<p>Altra funzione importante del Consiglio nazionale del lavoro potrebbe essere quella di creare nel proprio seno dei collegi di probiviri, su scala locale e nazionale, aventi anche il compito di arbitrare le vertenze individuali del lavoro non risolte in sede sindacale, in funzione di magistratura speciale del lavoro.<\/p>\n<p>Naturalmente, di questo Consiglio nazionale del lavoro, oltre che il governo, dovrebbero essere chiamate a far parte tutte le organizzazioni professionali, ma in proporzioni tali che si tenga conto del numero dei rispettivi organizzati.<br \/>\nIl riconoscimento della funzione d&#8217;interesse nazionale che esercitano i sindacati dei lavoratori comporta ugualmente la conseguenza che tutti gli istituti interessanti, esclusivamente o prevalentemente, i lavoratori, come gli istituti previdenziali ed assicurativi, quelli aventi per oggetto il collocamento dei lavoratori, l&#8217;assistenza, la formazione professionale, la ricreazione ecc., debbono essere retti fondamentalmente dai lavoratori stessi, sia per elezione diretta, sia attraverso i loro sindacati.<br \/>\nIl debito controllo dello Stato e la rappresentanza di altri interessi, negli organi dirigenti degli istituti del genere accennato, non dovrebbero mai vulnerare il principio dell&#8217;autogoverno da parte dei lavoratori interessati, od almeno della loro preminenza nella direzione.<\/p>\n<h4>3) Del diritto di sciopero<\/h4>\n<p>Il diritto di associazione comporta la libert\u00e0 di azione delle singole associazioni, per l&#8217;adempimento dei loro compiti e per la realizzazione degli scopi per i quali sono state costituite.<br \/>\nLe libert\u00e0 sindacali, che si riassumono nella piena libert\u00e0 di riunione, di discussione, di manifestazione, di astensione dal lavoro ecc., comportano il diritto di sciopero. Questo diritto non \u00e8 pi\u00f9 contestato da nessuno, ad eccezione dello sciopero relativo a servizi pubblici.<br \/>\nDa parte di coloro che sostengono doversi vietare per legge lo sciopero dei servizi pubblici, si osserva che tali scioperi non sono leciti in quanto hanno la conseguenza di danneggiare la massa dei cittadini estranei alla contesa. Un&#8217;altra osservazione degna di rilievo \u00e8 che gli impiegati pubblici, avendo uno statuto giuridico particolare, che li lega allo Stato o ad altri enti pubblici, non dovrebbero in alcun caso poter scioperare.<br \/>\nL&#8217;una e l&#8217;altra osservazione sono di peso e vanno tenute nel debito conto. Ma esse non sono tali da giustificare la negazione del diritto di sciopero ai lavoratori dei servizi pubblici.<br \/>\nIn linea di principio, lo Stato, gli enti e le ditte private esercenti un servizio pubblico sono dei datori di lavoro come tutti gli altri e, come gli altri, possono trovarsi in conflitto d&#8217;interessi coi propri lavoratori.<\/p>\n<p>Se si toglie a questi lavoratori il diritto di sciopero, quale altro mezzo veramente efficace rimane loro per far valere i propri diritti? \u00e9 attraverso lo sciopero che i lavoratori -poveri e deboli isolatamente- affermano la propria potenza e l&#8217;indispensabilit\u00e0 della loro funzione sociale.<br \/>\nIn tutti i paesi civili il diritto di sciopero \u00e8 considerato soprattutto un mezzo di difesa dell&#8217;integrit\u00e0 della personalit\u00e0 umana. Il divieto di sciopero, per qualsiasi categoria di lavoratori, \u00e8 una mutilazione della personalit\u00e0, \u00e8 incompatibile col principio della libert\u00e0 del cittadino e si riallaccia piuttosto a quello del lavoro forzato, che presuppone una condanna.<br \/>\nIl divieto di sciopero in qualsiasi servizio, infine, formerebbe delle categorie di cittadini minorati, privati di determinati diritti, che sono riconosciuti ad altri cittadini. Uno Stato democratico ha il dovere di riconoscere e di garantire il diritto di sciopero a tutti i lavoratori, senza nessuna eccezione. L&#8217;affermazione di questo principio non pu\u00f2 significare, peraltro, che non si debba tener conto delle obiezioni cui abbiamo accennato.<\/p>\n<p>Dato il fatto che lo sciopero in un servizio pubblico pu\u00f2 danneggiare un gran numero di persone estranee alla vertenza, occorre una remora che ne freni l&#8217;uso e ne eviti gli abusi. Ma questa remora non pu\u00f2 consistere nel diniego d&#8217;un diritto incontestabile, bens\u00ec nella coscienza civica degli stessi lavoratori dei servizi pubblici, i quali sono consapevoli delle conseguenze particolarmente gravi del loro sciopero. Un&#8217;altra remora spontanea \u00e8 costituita dall&#8217;interesse che hanno i lavoratori di altre branche di lavoro di evitarne gli abusi (dato che sarebbero fra i danneggiati) e che sono rappresentati dalla stessa organizzazione sindacale intercategoriale.<br \/>\nL&#8217;efficacia di queste remore libere e spontanee \u00e8 comprovata dal fatto che la Confederazione generale italiana del lavoro ha sancito spontaneamente nel proprio statuto sociale -approvato all&#8217;unanimit\u00e0 dal suo primo Congresso nazionale-\u00a0 il principio che lo sciopero nei servizi pubblici sia da evitare in tutta la misura del possibile e che, comunque, vi si possa far ricorso soltanto dopo aver esperito invano tutti i tentativi di conciliazione e previa autorizzazione del Comitato direttivo confederale, cio\u00e8 della suprema direzione della Confederazione generale italiana del lavoro.<br \/>\nQuesta remora, oltre che la sola possibile in un regime democratico, \u00e8 anche la sola efficace.<\/p>\n<h4>4) Della facolt\u00e0 di serrata<\/h4>\n<p>Al diritto di sciopero si suol legare strettamente quello quanto mai contestabile della &#8220;serrata&#8221;, da parte dei datori di lavoro; cio\u00e8 della facolt\u00e0 per questi ultimi di chiudere le aziende e di sospendere il lavoro per un tempo indeterminato per rappresaglia contro l&#8217;arma dello sciopero usata dai lavoratori.<br \/>\nNon crediamo che sia giusto porre sullo stesso piano il diritto di sciopero e quello della serrata.<br \/>\nGli argomenti, che abbiamo svolto innanzi per dimostrare la preminenza obiettiva degli interessi rappresentati dai sindacati dei lavoratori, valgono anche per porre su d&#8217;un piano profondamente diverso lo sciopero e la serrata. Ci basti aggiungere brevi considerazioni, pi\u00f9 strettamente attinenti alla questione.<br \/>\nLo sciopero pu\u00f2 danneggiare una sola persona -il padrone dell&#8217;azienda- e di riflesso l&#8217;economia nazionale. La serrata, invece, pur producendo lo stesso danno riflesso all&#8217;economia nazionale, pu\u00f2 danneggiare migliaia di lavoratori.<\/p>\n<p>D&#8217;altra parte, lo sciopero ha un limite automatico ed imperioso nel bisogno che hanno i lavoratori di riscuotere il salario, unica loro fonte di sussistenza. Per il padrone, invece, tanto lo sciopero quanto la serrata si risolvono nella rinuncia al profitto nel periodo della loro durata. Si tratta, in ogni caso di un danno economico, che non pu\u00f2 mai giungere al limite del bisogno di vivere, da cui sono assillati i lavoratori scioperanti. Ne consegue che il padrone, volendolo, potrebbe far durare la serrata per un tempo praticamente illimitato. Senza contare che, in determinati casi, dei padroni possono avere un interesse diretto a provocare la serrata, per le ripercussioni che un tale fatto potrebbe avere sull&#8217;andamento dei prezzi. Il che vuol dire che la serrata pu\u00f2 avere conseguenze ed anche scopi antisociali.<br \/>\nIl diritto di serrata non pu\u00f2 trovare una giustificazione di principio che nell&#8217;antica concezione romana del diritto di propriet\u00e0; concezione sorpassata e condannata dalla legislazione di tutti i paesi civili, nei quali, lungi dal riconoscere il diritto di abuso della propriet\u00e0 dei grandi mezzi di produzione, ne \u00e8 stata unanimemente proclamata la funzione sociale, sottoponendola a norme precise e restrittive.<br \/>\nLa facolt\u00e0 di serrata, da parte dei datori di lavoro, deve essere pertanto vietata per legge, o almeno sottoposta alla preventiva autorizzazione delle autorit\u00e0 tutorie, in difesa della collettivit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<h4>5) Dell&#8217;arbitrato<\/h4>\n<p>Alla questione del diritto di sciopero e della facolt\u00e0 di serrata \u00e8 legata quella dell&#8217;arbitrato delle controversie di lavoro.<br \/>\nL&#8217;arbitrato facoltativo, a richiesta delle parti, \u00e8 fuori discussione. \u00e9 un mezzo al quale \u00e8 anche desiderabile che si faccia ricorso il pi\u00f9 possibile, per prevenire ed evitare agitazioni e scioperi che, in linea generale, non sono mai eventi auspicabili.<br \/>\nCertuni, per\u00f2, si dichiarano partigiani dell&#8217;arbitrato obbligatorio. Non crediamo che lo Stato democratico possa accogliere questo metodo, che equivale al divieto del diritto di sciopero e presuppone la creazione di nuovi e costosi organismi burocratici.<br \/>\nL&#8217;arbitrato obbligatorio \u00e8 incompatibile col principio della libert\u00e0 ed \u00e8 anche di assai dubbia efficacia, dato che in regime democratico nessuno potrebbe impedire alle masse lavoratrici interessate di respingere la soluzione imposta dall&#8217;arbitro e di effettuare ugualmente lo sciopero.<br \/>\nL&#8217;arbitrato pu\u00f2 essere efficace, ed impegnativo per le parti, solo quando queste vi accedono volontariamente.<\/p>\n<h4>6) Dell&#8217;ordinamento sindacale<\/h4>\n<p>Riconosciuta la primordiale funzione sociale del lavoro e la funzione di preminente interesse collettivo che esercitano i sindacati dei lavoratori, la Costituzione deve determinare e sancire i princ\u00ecpi ispiratori d&#8217;un nuovo ordinamento sindacale, conforme ai princ\u00ecpi di democrazia e di libert\u00e0 che sono alla base del nuovo Stato italiano.<br \/>\nAttualmente l&#8217;Italia non ha un ordinamento sindacale giuridicamente definito.<br \/>\nDal punto di vista formale, sembra essere tutt&#8217;ora in vigore l&#8217;ordinamento sindacale fascista, le cui basi giuridiche furono fissate nella legge 3 aprile 1926, n. 563 (la legge Rocco, ndr).<br \/>\nI liberi sindacati dei lavoratori, sorti alla luce dopo la Liberazione, hanno per proprio conto proclamato la soppressione dell&#8217;intero ordinamento sindacale fascista e si sono costituiti e funzionano su basi prettamente democratiche fissate liberamente dagli stessi lavoratori interessati.<br \/>\nIn linea di fatto, i sindacati liberi ora esistenti sono riconosciuti dallo Stato, ma non esiste nessun rapporto giuridicamente definito fra Stato e sindacato. La disciplina dei rapporti di lavoro, che pu\u00f2 esercitare un&#8217;influenza decisiva nella ricostruzione economica e sociale del paese, esige con tutta urgenza un nuovo ordinamento sindacale. Il problema \u00e8 complesso ed arduo. Tenteremo qui, in brevi tratti, di tracciare i lineamenti di una soluzione possibile.<\/p>\n<h4>7) Sindacato di Stato o sindacato libero?<\/h4>\n<p>Il primo problema da risolvere \u00e8 quello della natura del sindacato, dato che dalla soluzione di questo problema pregiudiziale discende quella di tutti gli altri che ne sono connessi.<br \/>\nSu questo problema si sono manifestate nel paese e nella stampa due tendenze estreme; l&#8217;una propone il sindacato quale ente di diritto pubblico, giuridicamente riconosciuto dallo Stato e sottoposto al controllo delle autorit\u00e0 tutorie; l&#8217;altra propone il sindacato libero, non avente alcun rapporto giuridico con lo Stato, rimanendo presso a poco nella stessa posizione che avevano i sindacati italiani nel periodo prefascista.<br \/>\nFra queste due tendenze estreme, crediamo sia possibile una posizione mediana, che soddisfi le esigenze obiettive poste dall&#8217;una e dall&#8217;altra posizione ed elimini almeno la maggior parte dei gravi inconvenienti che presentano entrambe.<br \/>\nIl sindacato di Stato si presenta tecnicamente come quello che offre la soluzione pi\u00f9 facile e pi\u00f9 comoda di tutti i problemi relativi ai rapporti sociali e di lavoro. In realt\u00e0 questo tipo di sindacato \u00e8 la negazione totale del vero sindacato qual \u00e8 comunemente concepito dai lavoratori; \u00e8 incompatibile coi princ\u00ecpi elementari della libert\u00e0 ed \u00e8 impossibile in un regime democratico, che presuppone la volontariet\u00e0 nell&#8217;esercizio dei diritti.<\/p>\n<p>Difatti, il sindacato di Stato significa automaticamente sindacato unico, obbligatorio, con tributi obbligatori e con un controllo pi\u00f9 o meno stretto dello Stato. Questo tipo di sindacato statale, come si vede, si apparenta moltissimo a quello fascista. Il fatto della elezione dei dirigenti da parte dei soci, pur rappresentando un notevole miglioramento, rispetto al sindacato fascista, non ne muterebbe il carattere di sindacato unico, obbligatorio, privo di una propria vitalit\u00e0, pesante, costoso, inefficiente, detestato dalle grandi masse lavoratrici, come lo furono gli pseudo sindacati fascisti. L&#8217;incompatibilit\u00e0 d&#8217;un tale sindacato coi princ\u00ecpi della democrazia \u00e8 messa maggiormente in luce dal fatto che, per realizzarlo, bisognerebbe mutare il diritto di associazione nell&#8217;obbligo d&#8217;irreggimentarsi e di pagare i relativi tributi!<br \/>\nDubitiamo, inoltre, che la stessa Assemblea costituente abbia il diritto di imporre ai lavoratori un ordinamento sindacale che presupponga degli obblighi equivalenti alla perdita della vera libert\u00e0 sindacale, senza che i lavoratori stessi -che ne sono i pi\u00f9 diretti interessati- siano stati chiamati a pronunciarsi esplicitamente e liberamente in proposito.<\/p>\n<p>Noi crediamo che il sindacato, per adempiere effettivamente ai suoi compiti, per essere in grado di difendere con efficacia gli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, \u00e8 indispensabile che sia libero, volontario, autonomo, indipendente. In regime di democrazia, i lavoratori debbono essere assolutamente liberi di aderire o meno ad una qualsiasi organizzazione e di pagarne o meno i relativi contributi.<br \/>\nQuesto \u00e8 il solo tipo di sindacato che esiste in tutti i paesi liberi e democratici: questo \u00e8 il solo tipo di sindacato conforme ai princ\u00ecpi della democrazia, ed il solo possibile in uno Stato effettivamente democratico.<br \/>\nSi deve concludere, come fanno certuni, che bisogna ritornare al tipo di sindacato libero prefascista, non avente nessuna veste legale? Non lo crediamo.<\/p>\n<h4>8) Del riconoscimento giuridico del sindacato.<br \/>\nLibert\u00e0 e funzioni pubbliche del sindacato<\/h4>\n<p>Da alcune parti, esaminando il problema da un punto di vista meramente giuridico e formale, si vorrebbe chiudere questo grosso problema in un dilemma: o il sindacato \u00e8 unico, quale ente giuridico di diritto pubblico, sottoposto al controllo dello Stato, ed allora ad esso possono essere deferite determinate funzioni di carattere pubblico; oppure il sindacato \u00e8 una organizzazione di fatto, indipendentemente dallo Stato e giuridicamente non riconosciuta, e allora ad esso non pu\u00f2 essere confidata nessuna funzione pubblica.<\/p>\n<p>Senonch\u00e8 circoscrivere il problema in questo dilemma equivarrebbe ad affermare che non vi siano e che non vi possono essere che due tipi di sindacati possibili: quello statale, attuato dal fascismo (sia pure emendato e migliorato) e quello prefascista, relegato ai margini dello Stato ed in una posizione di ostilit\u00e0 preconcetta contro di esso.<br \/>\nNoi riteniamo, invece, che la democrazia italiana debba creare un tipo nuovo di sindacato, con caratteri propri, originali, che concilii l&#8217;esigenza di libert\u00e0, di autonomia e d&#8217;indipendenza del sindacato (che sono i suoi caratteri peculiari, senza dei quali il sindacato cessa di essere tale e diventa un semplice ufficio) con l&#8217;esigenza di ottenere da esso quelle garanzie che sono necessarie per potergli affidare legalmente alcune funzioni di carattere pubblico, che il sindacato eserciter\u00e0 di fatto e che non potrebbe non esercitare.<\/p>\n<p>Questo tipo nuovo di sindacato, che noi propugniamo, dovrebbe tradurre in termini politici e giuridici, sul terreno specifico dell&#8217;ordinamento sindacale, il fatto nuovo e salutare, nella storia d&#8217;Italia, dell&#8217;adesione piena delle grandi masse proletarie e popolari allo Stato democratico, che esse hanno concorso e concorrono in primo grado a costruire.<br \/>\nBisogna uscire da quella visuale ristretta che fa considerare le masse lavoratrici con sospetto, per cui non si sa vederle che o asservite dallo Stato o ricacciate fuori di esso; o neutralizzate da uffici, regolamenti e funzionari, o guardate dai carabinieri.<br \/>\nLo Stato democratico deve aver fiducia nelle grandi masse lavoratrici, che ne costituiscono l&#8217;ossatura fondamentale. In uno Stato democratico ben ordinato tutte le funzioni pubbliche debbono essere esercitate in condizioni di libert\u00e0 tali da non vulnerare l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza dei gruppi e strati sociali che si vogliono tutelare.<\/p>\n<p>Del resto, quali sono le funzioni di carattere pubblico che si tratta di affidare ai sindacati?<\/p>\n<p>All&#8217;infuori di quelle insite nell&#8217;eventuale creazione di un Consiglio nazionale del lavoro, che sono di carattere consultivo, queste funzioni si riducono sostanzialmente a due:<\/p>\n<ol>\n<li>facolt\u00e0 di stipulare, con la controparte, dei contratti di lavoro che abbiano validit\u00e0 obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria e, quindi, efficacia giuridica;<\/li>\n<li>esercizio del collocamento dei lavoratori.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Entrambe queste funzioni sono bens\u00ec di carattere pubblico, ma esse interessano quasi esclusivamente, od in modo assolutamente prevalente, i lavoratori. \u00e9 naturale, perci\u00f2 che tali funzioni siano affidate alle organizzazioni dei lavoratori, che sono da presumersi le maggiori interessate e le meglio attrezzate per assicurarne il pi\u00f9 efficace svolgimento.<br \/>\nQui sorge la questione: pu\u00f2 un organismo non avente una veste giuridica assolvere funzioni di carattere pubblico? \u00e9 precisamente nella risposta che si d\u00e0 a questa questione che bisogna ricercare il punto di conciliazione tra la libert\u00e0 ed il riconoscimento giuridico del sindacato.<br \/>\nNoi crediamo che sia perfettamente possibile dare una personalit\u00e0 giuridica al sindacato, senza vulnerarne l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza.<\/p>\n<p>Indubbiamente lo Stato ha il dovere di esigere alcune garanzie nell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 nazionale, da un organismo al quale si conferiscono determinate funzioni pubbliche. Nel nostro caso, crediamo che le sole garanzie legittime che lo Stato possa chiedere ed ottenere dal sindacato riconosciuto siano essenzialmente di due ordini:<\/p>\n<ol>\n<li>a) la registrazione legale in apposito registro tenuto dal Consiglio nazionale del lavoro e dai suoi organi periferici, col relativo deposito dello statuto sociale e la denuncia del numero dei propri iscritti;<\/li>\n<li>b) l&#8217;accertamento, da parte dello stesso Consiglio nazionale del lavoro e dei suoi organi periferici, dell&#8217;efficienza numerica dei sindacati registrati e riconosciuti.Altra garanzia legittima che lo Stato deve esigere dal sindacato riconosciuto \u00e8 la condizione che il suo statuto sociale sancisca chiaramente un ordinamento interno democratico dell&#8217;organizzazione, con la elezione mediante voto segreto e diretto di tutti i dirigenti e con l&#8217;obbligo di sottoporre all&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea dei soci i suoi bilanci preventivi e consuntivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con queste garanzie lo Stato si assicura che il sindacato \u00e8 effettivamente rappresentativo dei lavoratori cui si riferisce e che i suoi organi dirigenti sono la libera ed incontestabile espressione della volont\u00e0 della maggioranza dei propri rappresentanti. E queste garanzie ci sembrano sufficienti perch\u00e9 lo Stato conferisca ai sindacati le funzioni del genere di quelle accennate, che hanno come oggetto la tutela di interessi specifici dei lavoratori. Tanto pi\u00f9 che, limitatamente a determinate funzioni pubbliche, come quella del collocamento, i sindacati possono accettare un controllo dello Stato, diretto ad accertare l&#8217;imparzialit\u00e0 del funzionamento nei confronti di tutti gli aventi diritto.<\/p>\n<p>All&#8217;infuori delle garanzie accennate, qualsiasi ingerenza dello Stato nella vita e nell&#8217;attivit\u00e0 dei sindacati sarebbe illegittima e significherebbe un attentato alla libert\u00e0 dei sindacati stessi e dei cittadini che ne fanno parte.<br \/>\nIl tipo di sindacato qui delineato, che concilia il riconoscimento giuridico del sindacato stesso con le sue esigenze incomprimibili di libert\u00e0 e di autonomia, si approssima al sistema sindacale francese, quale \u00e8 definito dalle leggi 1\u00a1 marzo 1884, 12 marzo 1920, 4 giugno 1936 e 2 maggio 1938.<br \/>\nIl riconoscimento giuridico dei sindacati deve essere volontario; tale riconoscimento, quindi, potr\u00e0 avvenire soltanto su domanda del sindacato interessato.<br \/>\nLa registrazione ed il conseguente riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica debbono necessariamente estendersi agli organismi sindacali d&#8217;ogni grado; e cio\u00e8, in senso verticale: dal sindacato locale d&#8217;industria, categoria o servizio, al sindacato provinciale, a quello nazionale (federazione o sindacato); ed in senso orizzontale: dalla Camera del lavoro locale o mandamentale a quella provinciale, alla Confederazione generale italiana del lavoro, che \u00e8 al vertice della piramide e che comprende e rappresenta l&#8217;intero sistema.<\/p>\n<h4>9) Libert\u00e0 e pluralit\u00e0 sindacale<\/h4>\n<p>Una volta escluso il sindacato unico obbligatorio, sorge un&#8217;altra questione: possono costituirsi pi\u00f9 sindacati, antagonistici e concorrenti, per la stessa categoria? Noi rispondiamo per l&#8217;affermativa.<br \/>\nIl concetto di libert\u00e0 sindacale non pu\u00f2 essere disgiunto dalla libera facolt\u00e0 d&#8217;ogni lavoratore di aderire o meno al sindacato costituito o di rendersi iniziatore della costituzione di un altro sindacato.<br \/>\nL&#8217;osservazione che l&#8217;ammettere la pluralit\u00e0 dei sindacati sia contrario al principio dell&#8217;unit\u00e0 sindacale, o possa comprometterla, non appare fondata.\u00a0 Unit\u00e0 e &#8220;unicit\u00e0&#8221; sindacali sono due concetti profondamente diversi ed in certo senso opposti. L'&#8221;unicit\u00e0&#8221;, o l&#8217;unit\u00e0 obbligatoria, non unifica assolutamente nulla.<br \/>\nL&#8217;iscrizione obbligatoria in un sindacato unico non annulla gli eventuali dissensi fra gruppi di lavoratori di varie correnti, n\u00e9 pu\u00f2 impedire ad essi di battagliare fra di loro e quindi di essere effettivamente disuniti.<br \/>\nL&#8217;unit\u00e0 sindacale vera ed operante non pu\u00f2 essere che una realizzazione viva e volontaria dei lavoratori interessati, di varie correnti o di nessuna corrente, quale risultante e manifestazione della coscienza che essi hanno della comunit\u00e0 dei propri interessi economici e professionali da difendere, e dell&#8217;utilit\u00e0 indiscutibile della propria unit\u00e0, come strumento pi\u00f9 poderoso della propria potenza.<br \/>\nGli ex sindacalisti fascisti realizzavano formalmente nel loro senso la pi\u00f9 totalitaria unit\u00e0 sindacale che sia stata mai vista. Ma in seno ad essi operavano i nuclei clandestini e semilegali della vecchia Confederazione del lavoro, che riuscivano alle volte a promuovere agitazioni e scioperi, forzando le ferree leggi fasciste. La massa dei lavoratori era pi\u00f9 divisa che mai.<br \/>\nLa Confederazione generale italiana del lavoro, invece, in regime di libert\u00e0, \u00e8 riuscita a realizzare ed a consolidare la pi\u00f9 vasta ed effettiva unit\u00e0 sindacale esistita sinora, appunto perch\u00e9 i lavoratori ed i loro esponenti hanno potuto agire ed agiscono liberamente, senza vincoli, senza obbligatoriet\u00e0 e senza ingerenza dello Stato.<br \/>\nLa vera unit\u00e0 sindacale, dunque, presuppone la libert\u00e0.<\/p>\n<h4>10) A quali sindacati debbono affidarsi le funzioni di carattere pubblico?<\/h4>\n<p>Ammessa la possibilit\u00e0 di sindacati plurimi, per la stessa industria o categoria, sorge la questione di sapere a quali dei sindacati esistenti e debitamente registrati debba essere riconosciuto il diritto di stipulare il contratto collettivo di lavoro avente efficacia giuridica per tutti gli appartenenti alla categoria.<\/p>\n<p>La questione va risolta sulla base dei princ\u00ecpi democratici.<\/p>\n<p>Il diritto di stipulare il contratto collettivo deve essere riconosciuto a quello dei sindacati che conti nel proprio seno la maggioranza assoluta dei lavoratori che vi sono interessati.<\/p>\n<p>In mancanza d&#8217;un sindacato che abbia tale requisito lo stesso diritto va riconosciuto al sindacato che abbia il maggior numero di iscritti fra gli appartenenti alla categoria interessata.<\/p>\n<p>Ma perch\u00e9 lo stesso sindacato maggioritario non abbia una posizione di monopolio, e quelli minoritari eventuali non ne siano completamente esclusi, si pu\u00f2 stabilire il principio che alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro abbiano diritto di partecipare anche dei rappresentanti autorizzati dei sindacati minoritari, in proporzione al numero dei rispettivi aderenti.<\/p>\n<p>Lo stesso principio lo si pu\u00f2 applicare all&#8217;ufficio di collocamento, affidato al sindacato maggioritario, ma diretto da una commissione, nella quale siano proporzionalmente rappresentati anche gli eventuali sindacati minoritari, oltre che le associazioni padronali.<\/p>\n<p>A noi pare che la soluzione proposta sia perfettamente conforme ai princ\u00ecpi democratici e salvaguardi al pi\u00f9 alto grado gli interessi e i diritti di tutti gli interessati [&#8230;].<\/p>\n<p>(da www.rassegna.it, 1 giugno 2005)<\/p>\n<p>scarica il <a href=\"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-content\/uploads\/2011\/03\/Costituzione.doc\">testo della Costituzione della Repubblica Italiana<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giuseppe Di Vittorio Il testo qui pubblicato, tratto dalla relazione sull&#8217;ordinamento sindacale alla III sottocommissione della Costituente (Roma, 1946), \u00e8 raccolto con lo stesso titolo in: Antonio Tat\u00f2 (a cura di), Di Vittorio. L&#8217;uomo, il dirigente, vol. II, 1944-1951, Roma, Editrice sindacale italiana, 1969 1) Il diritto di associazione Il diritto di associazione \u00e8\u2026 <span class=\"read-more\"><a href=\"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/giuseppe-di-vittorio\/testi-parole-di-di-vittorio\/unita-e-liberta-sindacale-nella-costituzione\/\">Leggi tutto &raquo;<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":226,"menu_order":6,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"gdv-page.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2797","page","type-page","status-publish","hentry"],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2797"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2799,"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2797\/revisions\/2799"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/226"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.casadivittorio.it\/cdv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}