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Protocollo di intesa
Progetto "Casa Di Vittorio"

PREMESSA
Premesso che la legge 29 marzo 2001 n.135, di riforma della legislazione nazionale sul turismo, tra l'altro, valorizza il ruolo delle comunità locali e delle loro diverse espressioni culturali;

che lo Stato e le Regioni, con la predetta legge n. 135/2001, riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei Comuni nel loro ambito territoriale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali, necessarie alla qualificazione dell'offerta culturale e turistica;

che i Comuni di CERIGNOLA, ANDRIA, MARGHERITA DI SAVOIA, MINERVINO MURGE, STORNARA, STORNARELLA, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI e la PROVINCIA DI FOGGIA, in virtù del loro patrimonio storico, culturale, antropologico, legato alle classi lavoratrici della terra, hanno sviluppato caratteri comuni di memoria e identità, legati in prima istanza alla grande figura sociale di Giuseppe Di Vittorio;

che è intendimento dei predetti Comuni promuovere, attraverso rapporti di proficua collaborazione e concertazione, l'interazione e l'integrazione delle loro iniziative ed attività culturali sul territorio, al fine di meglio qualificare la propria offerta;

che a tale scopo, in data 29 settembre 2005, hanno firmato una dichiarazione di intenti in via preliminare, rinviando la definizione dei contenuti degli intenti alla stipula di apposito protocollo d'intesa;

ciò premesso, tra i Comuni di CERIGNOLA, ANDRIA, MARGHERITA DI SAVOIA, MINERVINO MURGE, ORTANOVA, STORNARA, STORNARELLA, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI e la PROVINCIA DI FOGGIA, come di seguito rappresentati, si conviene e si stipula il seguente protocollo:

ART. 1 - Ambito di Applicazione del Protocollo

Il Protocollo si applica a tutte le attività ed iniziative culturali territoriali locali e regionali, nonché quelle aventi rilevanza nazionale ed internazionale, inerenti le finalità indicate all'art.3.

ART. 2 - Enti aderenti al protocollo

Al protocollo aderiscono i seguenti Comuni

  • CERIGNOLA,

  • ANDRIA,

  • MARGHERITA DI SAVOIA,

  • MINERVINO MURGE,

  • ORTANOVA

  • STORNARA,

  • STORNARELLA,

  • SAN FERDINANDO DI PUGLIA,

  • SAN SEVERO,

  • TRINITAPOLI

e la PROVINCIA DI FOGGIA.

I predetti Comuni e l’Ente Provincia partecipano, ciascuno con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali.
Al protocollo potranno aderire altri Enti Pubblici o soggetti privati che svolgano funzioni o attività rilevanti in ambito turistico, culturale o dello spettacolo.

ART. 3 - Finalità del protocollo

In coerenza con le direttive e le disposizioni normative dei rispettivi ordinamenti regionali e con la legge 29 marzo 2001 n. 135, il protocollo si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
* Promuovere iniziative di sviluppo del territorio di CERIGNOLA, ANDRIA, MARGHERITA DI SAVOIA, MINERVINO MURGE, STORNARA, STORNARELLA, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI e della PROVINCIA DI FOGGIA;
* promuovere e sostenere processi di concertazione, di collaborazione ed integrazione per lo sviluppo di un'offerta culturale globale comune;
* promuovere collaborazioni e scambi con altri enti, nel campo turistico, della cultura e dello spettacolo, per meglio qualificare l'offerta complessiva;
* promuovere, di concerto, eventi, workshop, congressi, convegni, conferenze, seminari, anche con la partecipazione di altri enti pubblici locali, regionali ed extraregionali, per la promozione dell'offerta turistica e dell'accoglienza;
* promuovere di concerto, e sostenere, la produzione di pubblicazioni per la diffusione dell'offerta turistica e delle attività culturali e spettacoli territoriali di comune interesse.

ART. 4 - Impegni degli Enti aderenti

1. Ciascun Ente aderente si impegna a concertare e a realizzare, in collaborazione con gli altri Enti partner, le seguenti iniziative:
* elaborazione di pacchetti culturali congiunti per la promozione di un'offerta comune globale;
* congressi, convegni, workshop e seminari sulla cultura locale. Al riguardo ciascun Comune si impegna ad organizzare, a proprie spese, almeno un congresso o convegno all'anno, di alto livello, nella propria città, garantendo ampia partecipazione, spazio e visibilità agli altri due Comuni;
* realizzazione di scambi culturali, anche con altri Comuni, e in altre Regioni, allo scopo di promuovere una piena integrazione degli interessi comuni e di acquisire le esperienze consolidate in altre realtà locali;
* realizzazione di un sito Web, per la promozione informatica dell'offerta culturale congiunta.

2. Ciascun Ente, altresì, si impegna a:
* concertare la programmazione annuale delle iniziative sopra elencate, collegialmente con gli altri;
* far approvare la programmazione predetta dai rispettivi organi;
* prevedere nel proprio bilancio appositi fondi per finanziare le spese occorrenti per la realizzazione delle iniziative programmate e degli impegni assunti.

3. Al di fuori delle iniziative concertate e programmate ciascun Comune conserva intatta la propria autonomia.

ART. 5 - Modalità operative

Gli Enti aderenti, entro il 30 settembre di ogni anno, di concerto, definiscono la programmazione annuale delle iniziative congiunte da realizzare nell'anno seguente. La bozza di programma sarà predisposta a cura degli assessorati in apposite riunioni che si terranno, a rotazione, presso le rispettive Sedi Comunali. Alle relative convocazioni provvederà il Comune presso cui tali riunioni avranno luogo. La programmazione per l'anno 2006 sarà concertata presso il Comune di Cerignola.

ART. 6 - Conferenze di servizi

Gli enti aderenti convengono di riunirsi in conferenza di servizi almeno una volta all'anno, nel mese di settembre, e ogni volta che ciascun Ente ne farà richiesta, per verificare lo stato di attuazione delle iniziative e dei risultati.

ART. 7 - Oneri finanziari

Agli oneri finanziari occorrenti per la realizzazione delle iniziative si farà fronte con:
* fondi appositamente previsti annualmente da ciascun Comune nel proprio bilancio;
* eventuali contributi comunitari, statali e/o regionali;
* sponsorizzazioni.

ART. 8 - Modifiche ed integrazioni del protocollo

Il presente protocollo potrà subire modifiche ed integrazioni in corso di esecuzione, per meglio adeguarlo alle esigenze reali ed alla normativa di settore.

ART. 9 - Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata triennale e, in ogni caso, resta valido fino all'approvazione di un nuovo protocollo, salvo dissociazione anticipata della maggioranza degli aderenti.

ART. 10 - Sottoscrizione del protocollo

I sottoscritti, autorizzati alla firma, letto il presente protocollo, approvato dalle rispettive Giunte con apposite deliberazioni, lo sottoscrivono.

Cerignola, 29 settembre 2005

Comune di CERIGNOLA

Comune di ANDRIA

Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

Comune di MINERVINO MURGE

Comune di ORTANOVA

Comune di STORNARA

Comune di STORNARELLA

Comune di SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Comune di SAN SEVERO

Comune di TRINITAPOLI

Provincia di FOGGIA