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Protocollo di intesa
Progetto "Casa Di Vittorio"
PREMESSA
Premesso che la legge 29 marzo 2001 n.135,
di riforma della legislazione nazionale sul turismo, tra l'altro,
valorizza il ruolo delle comunità locali e delle loro diverse
espressioni culturali;
che lo
Stato e le Regioni, con la predetta legge n. 135/2001, riconoscono,
sulla base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei Comuni nel loro
ambito territoriale, con particolare riguardo all'attuazione delle
politiche intersettoriali ed infrastrutturali, necessarie alla
qualificazione dell'offerta culturale e turistica;
che i
Comuni di CERIGNOLA, ANDRIA, MARGHERITA DI SAVOIA, MINERVINO MURGE,
STORNARA, STORNARELLA, SAN FERDINANDO DI PUGLIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI
e la PROVINCIA DI FOGGIA, in virtù del loro patrimonio storico,
culturale, antropologico, legato alle classi lavoratrici della terra,
hanno sviluppato caratteri comuni di memoria e identità, legati in prima
istanza alla grande figura sociale di Giuseppe Di Vittorio;
che è
intendimento dei predetti Comuni promuovere, attraverso rapporti di
proficua collaborazione e concertazione, l'interazione e l'integrazione
delle loro iniziative ed attività culturali sul territorio, al fine di
meglio qualificare la propria offerta;
che a
tale scopo, in data 29 settembre 2005, hanno firmato una dichiarazione
di intenti in via preliminare, rinviando la definizione dei contenuti
degli intenti alla stipula di apposito protocollo d'intesa;
ciò
premesso, tra i Comuni di CERIGNOLA, ANDRIA, MARGHERITA DI SAVOIA,
MINERVINO MURGE, ORTANOVA, STORNARA, STORNARELLA, SAN FERDINANDO DI
PUGLIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI e la PROVINCIA DI FOGGIA, come di
seguito rappresentati, si conviene e si stipula il seguente protocollo:
ART. 1
- Ambito di Applicazione del Protocollo
Il
Protocollo si applica a tutte le attività ed iniziative culturali
territoriali locali e regionali, nonché quelle aventi rilevanza
nazionale ed internazionale, inerenti le finalità indicate all'art.3.
ART. 2
- Enti aderenti al protocollo
Al
protocollo aderiscono i seguenti Comuni
CERIGNOLA,
ANDRIA,
MARGHERITA DI SAVOIA,
MINERVINO MURGE,
ORTANOVA
STORNARA,
STORNARELLA,
SAN FERDINANDO DI PUGLIA,
SAN SEVERO,
TRINITAPOLI
e la
PROVINCIA DI FOGGIA.
I
predetti Comuni e l’Ente Provincia partecipano, ciascuno con proprie
risorse finanziarie, umane e strumentali.
Al protocollo potranno aderire altri Enti Pubblici o soggetti privati
che svolgano funzioni o attività rilevanti in ambito turistico,
culturale o dello spettacolo.
ART. 3
- Finalità del protocollo
In
coerenza con le direttive e le disposizioni normative dei rispettivi
ordinamenti regionali e con la legge 29 marzo 2001 n. 135, il protocollo
si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
*
Promuovere iniziative di sviluppo del territorio di CERIGNOLA, ANDRIA,
MARGHERITA DI SAVOIA, MINERVINO MURGE, STORNARA, STORNARELLA, SAN
FERDINANDO DI PUGLIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI e della PROVINCIA DI
FOGGIA;
*
promuovere e sostenere processi di concertazione, di collaborazione ed
integrazione per lo sviluppo di un'offerta culturale globale comune;
*
promuovere collaborazioni e scambi con altri enti, nel campo turistico,
della cultura e dello spettacolo, per meglio qualificare l'offerta
complessiva;
*
promuovere, di concerto, eventi, workshop, congressi, convegni,
conferenze, seminari, anche con la partecipazione di altri enti pubblici
locali, regionali ed extraregionali, per la promozione dell'offerta
turistica e dell'accoglienza;
*
promuovere di concerto, e sostenere, la produzione di pubblicazioni per
la diffusione dell'offerta turistica e delle attività culturali e
spettacoli territoriali di comune interesse.
ART. 4
- Impegni degli Enti aderenti
1.
Ciascun Ente aderente si impegna a concertare e a realizzare, in
collaborazione con gli altri Enti partner, le seguenti iniziative:
*
elaborazione di pacchetti culturali congiunti per la promozione di
un'offerta comune globale;
*
congressi, convegni, workshop e seminari sulla cultura locale. Al
riguardo ciascun Comune si impegna ad organizzare, a proprie spese,
almeno un congresso o convegno all'anno, di alto livello, nella propria
città, garantendo ampia partecipazione, spazio e visibilità agli altri
due Comuni;
*
realizzazione di scambi culturali, anche con altri Comuni, e in altre
Regioni, allo scopo di promuovere una piena integrazione degli interessi
comuni e di acquisire le esperienze consolidate in altre realtà locali;
*
realizzazione di un sito Web, per la promozione informatica dell'offerta
culturale congiunta.
2.
Ciascun Ente, altresì, si impegna a:
*
concertare la programmazione annuale delle iniziative sopra elencate,
collegialmente con gli altri;
* far
approvare la programmazione predetta dai rispettivi organi;
* prevedere
nel proprio bilancio appositi fondi per finanziare le spese occorrenti
per la realizzazione delle iniziative programmate e degli impegni
assunti.
3. Al di fuori delle iniziative concertate e programmate ciascun Comune
conserva intatta la propria autonomia.
ART. 5
- Modalità operative
Gli
Enti aderenti, entro il 30 settembre di ogni anno, di concerto,
definiscono la programmazione annuale delle iniziative congiunte da
realizzare nell'anno seguente. La bozza di programma sarà predisposta a
cura degli assessorati in apposite riunioni che si terranno, a
rotazione, presso le rispettive Sedi Comunali. Alle relative
convocazioni provvederà il Comune presso cui tali riunioni avranno
luogo. La programmazione per l'anno 2006 sarà concertata presso il
Comune di Cerignola.
ART. 6
- Conferenze di servizi
Gli
enti aderenti convengono di riunirsi in conferenza di servizi almeno una
volta all'anno, nel mese di settembre, e ogni volta che ciascun Ente ne
farà richiesta, per verificare lo stato di attuazione delle iniziative e
dei risultati.
ART. 7
- Oneri finanziari
Agli
oneri finanziari occorrenti per la realizzazione delle iniziative si
farà fronte con:
* fondi
appositamente previsti annualmente da ciascun Comune nel proprio
bilancio;
* eventuali
contributi comunitari, statali e/o regionali;
*
sponsorizzazioni.
ART. 8
- Modifiche ed integrazioni del protocollo
Il
presente protocollo potrà subire modifiche ed integrazioni in corso di
esecuzione, per meglio adeguarlo alle esigenze reali ed alla normativa
di settore.
ART. 9
- Durata del protocollo
Il
presente protocollo ha durata triennale e, in ogni caso, resta valido
fino all'approvazione di un nuovo protocollo, salvo dissociazione
anticipata della maggioranza degli aderenti.
ART.
10 - Sottoscrizione del protocollo
I
sottoscritti, autorizzati alla firma, letto il presente protocollo,
approvato dalle rispettive Giunte con apposite deliberazioni, lo
sottoscrivono.
Cerignola, 29 settembre 2005
Comune
di CERIGNOLA
Comune
di ANDRIA
Comune
di MARGHERITA DI SAVOIA
Comune
di MINERVINO MURGE
Comune
di ORTANOVA
Comune
di STORNARA
Comune
di STORNARELLA
Comune
di SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Comune
di SAN SEVERO
Comune
di TRINITAPOLI
Provincia di FOGGIA
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