|
Scarica il testo della
Costituzione della
Repubblica Italiana
|
 |
 |
Unità e libertà sindacale nella Costituzione
di Giuseppe Di Vittorio
Il
testo qui pubblicato, tratto dalla relazione sull'ordinamento sindacale
alla III sottocommissione della Costituente (Roma, 1946), è raccolto con
lo stesso titolo in: Antonio Tatò (a cura di), Di Vittorio. L'uomo,
il dirigente, vol. II, 1944-1951, Roma, Editrice sindacale italiana,
1969
1) Il
diritto di associazione
Il
diritto di associazione è senza dubbio fra i diritti fondamentali del
cittadino e una delle espressioni più chiare delle libertà democratiche.
Il diritto di associazione è anzi il presidio più sicuro della libertà
della persona umana, la quale tende in misura crescente a ricercare la
via del proprio sviluppo, della propria difesa e di un maggiore
benessere economico e spirituale, specialmente nella libertà di
coalizzarsi con altre persone in aggruppamenti sociali, professionali,
cooperativi, politici, religiosi, culturali, sportivi e di ogni altro
genere, aventi interessi od ideali comuni od affini.
Perché
la Costituzione della Repubblica italiana sia adeguata alle nuove
esigenze poste dallo stadio attuale dell'evoluzione storica del nostro
paese, nel quadro di quella europea mondiale, occorre che la
Costituzione italiana sancisca nel modo più chiaro il diritto pieno di
associazione, che si compendi nella libertà delle varie organizzazioni
di sviluppare liberamente la propria libertà, per la realizzazione dei
propri scopi rispettivi, nei limiti fissati dalle leggi.
Tale diritto deve essere riconosciuto a tutti i cittadini di ambo i
sessi e di ogni ceto sociale, senza nessuna esclusione. Tuttavia, la
Costituzione non può ignorare che se il diritto di associazione deve
essere garantito ad ogni cittadino, esso ha però un valore diverso pei
differenti strati sociali.
Nell'attuale sistema sociale, infatti, la ricchezza nazionale è troppo
mal ripartita, in quanto si hanno accumulazioni d'immensi capitali nelle
mani di pochi cittadini, mentre l'enorme maggioranza di essi ne è
completamente sprovvista. In tali condizioni è chiaro che nei naturali
ed inevitabili contrasti di interessi economici e sociali sorgenti tra i
vari strati della società nazionale il cittadino lavoratore ed il
cittadino capitalista non si trovano affatto in condizioni di
eguaglianza.
Il
cittadino capitalista, basandosi sulla propria potenza economica, può
lottare e prevalere anche da solo in determinate competizioni di
carattere economico. Il cittadino lavoratore, invece, da solo non può
ragionevolmente nemmeno pensare a partecipare a tali competizioni. Ne
consegue che per il cittadino lavoratore la sola possibilità che esista
-perché possa partecipare a date competizioni economiche, senza esserne
schiacciato in partenza- è quella di associarsi con altri lavoratori
aventi interessi e scopi comuni, per controbilanciare col numero, colla
associazione e con l'unità di intenti e d'azione degli associati la
potenza economica del singolo capitalista od un'associazione di
capitalisti.
Il
sindacato, perciò, è lo strumento più valido per i lavoratori, per
l'affermazione del diritto alla vita e del diritto al lavoro, che
dovranno essere sanciti dalla nostra Costituzione.
Per i
datori di lavoro, invece, l'associazione sindacale è bensì uno strumento
importante, ma solamente ausiliario. Di qui il diverso significato che
ha il diritto di associazione per le due forze sociali che rappresentano
i due opposti poli della nostra società: quella dei grandi datori di
lavoro e quella dei lavoratori salariati e stipendiati. Tra questi due
poli esistono ed agiscono altri strati di lavoratori, comunemente
indicati col nome di ceti medi: contadini, artigiani, piccoli e medi
commercianti, liberi professionisti, artisti ecc. Anche per questi
strati di lavoratori (che nel nostro paese sono molto numerosi e
costituiscono un elemento vitale dell'economia nazionale) il diritto di
associazione ha una portata diversa e ben maggiore di quella che possa
avere per gli strati economicamente superiori della società. Anche per
questi lavoratori la sola possibilità di resistere e di sopravvivere
alla pressione del grande capitale e dei trusts- che tendono
inesorabilmente ad assorbirli -consiste appunto nella libertà di
associarsi e di appoggiarsi agli altri strati di lavoratori, solo mezzo
perché anch'essi costituiscano una forza capace di partecipare alle
inevitabili competizioni di interessi che sono connaturali al tipo di
società in cui viviamo.
2) Il
posto preminente che spetta ai sindacati dei lavoratori nello
Stato democratico
Dalle
osservazioni che precedono scaturiscono alcune deduzioni che lo Stato
democratico non può ignorare senza venir meno alla sua funzione di
supremo armonizzatore degli interessi legittimi dei singoli cittadini e
dei differenti strati sociali in cui essi sono raggruppati, con quelli
generali della collettività nazionale.
La più importante deduzione che se ne deve trarre è quella del
riconoscimento d'una preminenza obiettiva degli interessi rappresentati
dai sindacati dei lavoratori rispetto agli interessi pur legittimi
rappresentati dalle associazioni sindacali dei grandi datori di lavoro.
La giustificazione di questa preminenza ed il suo riconoscimento
esplicito da parte dello Stato democratico sono dati ancora dalle
considerazioni che seguono.
1) gli
interessi che rappresentano e difendono i sindacati dei lavoratori sono
interessi di carattere collettivo e non particolaristico od egoistico;
interessi che in linea di massima coincidono con quelli generali della
nazione.
Il benessere generalizzato dei lavoratori, infatti, non può derivare che
da un maggiore sviluppo dell'economia nazionale, da un aumento
incessante della produzione, da un maggiore arricchimento del paese,
oltre che da una più giusta ripartizione dei beni prodotti.
Non è mai accaduto, e non può accadere ai liberi sindacati dei
lavoratori, di avere interessi contrari a quelli della collettività
nazionale, com'è accaduto- e può sempre accadere, invece,- a determinati
tipi di associazioni padronali (trusts, cartelli, intese ecc.), i quali
sono notoriamente giunti a limitare di proposito la produzione -ed anche
a distruggerne notevoli quantità- per mantenere elevati i prezzi,
allorquando i prezzi elevati, piuttosto che la massa di prodotti
vendibili, assicurano agli interessati maggiori profitti, con danno
evidente della maggioranza della popolazione e della nazione.
Eventuali interessi egoistici di categorie, che possono sorgere anche in
seno alle masse lavoratrici, vengono contenuti, contemperati e in
definitiva eliminati da esigenze poste da altre categorie di lavoratori
e soprattutto dalla convergenza degli interessi fondamentali e
permanenti dei lavoratori di ogni categoria; convergenza che ha la sua
espressione nell'esistenza stessa della Confederazione generale italiana
del lavoro la quale rappresenta, appunto, gli interessi generali di
tutti i lavoratori di ogni categoria o professione, manuali ed
intellettuali e -come tale- è una delle forze basilari della nazione.
2) I
sindacati dei lavoratori rappresentano la forza produttrice fondamentale
della società e la stragrande maggioranza della popolazione
economicamente attiva nei vari rami dell'industria, dell'agricoltura,
del commercio, del credito, della scuola, dei pubblici servizi ecc.
Tutta la società moderna pone il lavoro come fondamento del proprio
sviluppo.
Se la funzione sociale del lavoro, e quindi delle organizzazioni
sindacali che lo rappresentano, sono considerate sempre di maggiore
preminenza, in tutti i paesi economicamente più sviluppati ciò è tanto
più giusto e necessario in Italia, dove il capitale più grande e più
prezioso di cui dispone la nazione è rappresentato appunto dalla sua
immensa forza-lavoro; ossia, dal gran numero di lavoratori che conta il
nostro paese, nonchè dalle loro spiccate e riconosciute capacità
tecniche e professionali che -attraverso il lavoro dei nostri emigrati-
si sono affermati in quasi tutti i paesi del mondo.
3) I
lavoratori, per la loro condizione sociale, sono i maggiori interessati
al consolidamento ed allo sviluppo ordinato della libertà e delle
istituzioni democratiche, come lo comprova il fatto che essi hanno
costituito il nerbo decisivo delle forze nazionali che hanno abbattuto
il fascismo ed hanno portato un contributo efficiente alla liberazione
della patria dall'invasore tedesco.
I sindacati dei lavoratori, quindi, costituiscono obiettivamente uno dei
pilastri basilari dello Stato democratico e repubblicano ed un presidio
sicuro e forte delle civiche libertà, che sono un bene supremo
dell'intera nazione.
4) I
sindacati dei lavoratori, quali organismi unitari di milioni di
cittadini in tutte le province d'Italia e tutori dei loro interessi
collettivi e solidali, costituiscono obiettivamente il tessuto
connettivo più solido della nazione e della sua stessa unità.
5) Gli
interessi economici rappresentati rispettivamente dai sindacati dei
lavoratori e da quelli dei datori di lavoro sono entrambi legittimi, ma
la loro portata non è uguale, nel complesso della vita nazionale, anche
a causa del numero incomparabilmente maggiore di cittadini rappresentati
dai primi rispetto ai secondi.
Per di
più, i sindacati dei lavoratori rappresentano interessi vasti e vitali
della grande massa dei cittadini non abbienti, che lo Stato democratico
ha il dovere di difendere e tutelare.
Ne consegue che il concetto di pariteticità fra gli interessi
rappresentati dai sindacati dei lavoratori e quelli rappresentati dai
sindacati padronali non corrisponde alla realtà ed è perciò da
considerarsi infondato ed ingiusto.
Il defunto regime fascista aveva in un certo senso idealizzato il
concetto della pariteticità e lo aveva posto a fondamento del suo
sistema corporativo. Riteniamo che spetti allo Stato democratico il
compito di segnare un passo avanti nella più giusta valutazione dei vari
strati della nostra società, in rapporto alle esigenze di vita e di
sviluppo della nazione, sostituendo al concetto della pariteticità
quello più aderente alla realtà della preminenza dei sindacati dei
lavoratori, rispetto a quelli padronali.
Teoricamente, si può benissimo sostenere- dal punto di vista
democratico- che in seno allo Stato ed a tutte le istituzioni statali
la rappresentanza degli interessi rispettivi dei datori di lavoro e dei
lavoratori venga basata sul principio della pro-porzione numerica delle
persone interessate in ciascuna delle due parti.
Ma si
riconosce che un'applicazione automatica di tale principio lo renderebbe
assurdo, come può avvenire di ogni sano principio che si voglia spingere
sino alle sue ultime conseguenze teoriche. La sproporzione del numero
fra le due parti è tale che gli interessi rappresentati dai sindacati
padronali ne sarebbero interamente sommersi. Tuttavia, da un tale
eccesso a quello della pariteticità vi è una via mediana: il
riconoscimento, cioè, di una preminenza, per i sindacati dei lavoratori,
che nella determinazione delle rappresentanze nei vari organismi
statali, parastatali, previdenziali ecc. può essere fissata in un
rapporto convenzionale.
I sindacati dei lavoratori, dunque, e per il loro numero e per la
funzione sociale di interesse generale che esercitano nella vita della
Nazione debbono avere un posto a parte nello Stato democratico.
Pensiamo particolarmente alla costituzione di un Consiglio nazionale del
lavoro che abbia la facoltà di promuovere una legislazione sociale
adeguata ai nostri tempi ed alle nostre possibilità, e il diritto di
esame di tutti i progetti di legge di carattere sociale da proporre alle
Camere legislative. Lo stesso Consiglio nazionale, inoltre, dovrebbe
essere dotato di potere e di mezzi sufficienti per controllare
efficacemente, anche a mezzo di suoi organi periferici, l'effettiva
applicazione delle leggi sociali e protettive dei lavoratori.
Altra funzione importante del Consiglio nazionale del lavoro potrebbe
essere quella di creare nel proprio seno dei collegi di probiviri, su
scala locale e nazionale, aventi anche il compito di arbitrare le
vertenze individuali del lavoro non risolte in sede sindacale, in
funzione di magistratura speciale del lavoro.
Naturalmente, di questo Consiglio nazionale del lavoro, oltre che il
governo, dovrebbero essere chiamate a far parte tutte le organizzazioni
professionali, ma in proporzioni tali che si tenga conto del numero dei
rispettivi organizzati.
Il riconoscimento della funzione d'interesse nazionale che esercitano i
sindacati dei lavoratori comporta ugualmente la conseguenza che tutti
gli istituti interessanti, esclusivamente o prevalentemente, i
lavoratori, come gli istituti previdenziali ed assicurativi, quelli
aventi per oggetto il collocamento dei lavoratori, l'assistenza, la
formazione professionale, la ricreazione ecc., debbono essere retti
fondamentalmente dai lavoratori stessi, sia per elezione diretta, sia
attraverso i loro sindacati.
Il debito controllo dello Stato e la rappresentanza di altri interessi,
negli organi dirigenti degli istituti del genere accennato, non
dovrebbero mai vulnerare il principio dell'autogoverno da parte dei
lavoratori interessati, od almeno della loro preminenza nella direzione.
3) Del
diritto di sciopero
Il
diritto di associazione comporta la libertà di azione delle singole
associazioni, per l'adempimento dei loro compiti e per la realizzazione
degli scopi per i quali sono state costituite.
Le libertà sindacali, che si riassumono nella piena libertà di riunione,
di discussione, di manifestazione, di astensione dal lavoro ecc.,
comportano il diritto di sciopero. Questo diritto non è più contestato
da nessuno, ad eccezione dello sciopero relativo a servizi pubblici.
Da parte di coloro che sostengono doversi vietare per legge lo sciopero
dei servizi pubblici, si osserva che tali scioperi non sono leciti in
quanto hanno la conseguenza di danneggiare la massa dei cittadini
estranei alla contesa. Un'altra osservazione degna di rilievo è che gli
impiegati pubblici, avendo uno statuto giuridico particolare, che li
lega allo Stato o ad altri enti pubblici, non dovrebbero in alcun caso
poter scioperare.
L'una e l'altra osservazione sono di peso e vanno tenute nel debito
conto. Ma esse non sono tali da giustificare la negazione del diritto di
sciopero ai lavoratori dei servizi pubblici.
In linea di principio, lo Stato, gli enti e le ditte private esercenti
un servizio pubblico sono dei datori di lavoro come tutti gli altri e,
come gli altri, possono trovarsi in conflitto d'interessi coi propri
lavoratori.
Se si
toglie a questi lavoratori il diritto di sciopero, quale altro mezzo
veramente efficace rimane loro per far valere i propri diritti? é
attraverso lo sciopero che i lavoratori -poveri e deboli isolatamente-
affermano la propria potenza e l'indispensabilità della loro funzione
sociale.
In tutti i paesi civili il diritto di sciopero è considerato soprattutto
un mezzo di difesa dell'integrità della personalità umana. Il divieto di
sciopero, per qualsiasi categoria di lavoratori, è una mutilazione della
personalità, è incompatibile col principio della libertà del cittadino e
si riallaccia piuttosto a quello del lavoro forzato, che presuppone una
condanna.
Il divieto di sciopero in qualsiasi servizio, infine, formerebbe delle
categorie di cittadini minorati, privati di determinati diritti, che
sono riconosciuti ad altri cittadini. Uno Stato democratico ha il dovere
di riconoscere e di garantire il diritto di sciopero a tutti i
lavoratori, senza nessuna eccezione. L'affermazione di questo principio
non può significare, peraltro, che non si debba tener conto delle
obiezioni cui abbiamo accennato.
Dato
il fatto che lo sciopero in un servizio pubblico può danneggiare un gran
numero di persone estranee alla vertenza, occorre una remora che ne
freni l'uso e ne eviti gli abusi. Ma questa remora non può consistere
nel diniego d'un diritto incontestabile, bensì nella coscienza civica
degli stessi lavoratori dei servizi pubblici, i quali sono consapevoli
delle conseguenze particolarmente gravi del loro sciopero. Un'altra
remora spontanea è costituita dall'interesse che hanno i lavoratori di
altre branche di lavoro di evitarne gli abusi (dato che sarebbero fra i
danneggiati) e che sono rappresentati dalla stessa organizzazione
sindacale intercategoriale.
L'efficacia di queste remore libere e spontanee è comprovata dal fatto
che la Confederazione generale italiana del lavoro ha sancito
spontaneamente nel proprio statuto sociale -approvato all'unanimità dal
suo primo Congresso nazionale- il principio che lo sciopero nei
servizi pubblici sia da evitare in tutta la misura del possibile e che,
comunque, vi si possa far ricorso soltanto dopo aver esperito invano
tutti i tentativi di conciliazione e previa autorizzazione del Comitato
direttivo confederale, cioè della suprema direzione della Confederazione
generale italiana del lavoro.
Questa remora, oltre che la sola possibile in un regime democratico, è
anche la sola efficace.
4)
Della facoltà di serrata
Al
diritto di sciopero si suol legare strettamente quello quanto mai
contestabile della "serrata", da parte dei datori di lavoro; cioè della
facoltà per questi ultimi di chiudere le aziende e di sospendere il
lavoro per un tempo indeterminato per rappresaglia contro l'arma dello
sciopero usata dai lavoratori.
Non crediamo che sia giusto porre sullo stesso piano il diritto di
sciopero e quello della serrata.
Gli argomenti, che abbiamo svolto innanzi per dimostrare la preminenza
obiettiva degli interessi rappresentati dai sindacati dei lavoratori,
valgono anche per porre su d'un piano profondamente diverso lo sciopero
e la serrata. Ci basti aggiungere brevi considerazioni, più strettamente
attinenti alla questione.
Lo sciopero può danneggiare una sola persona -il padrone dell'azienda- e
di riflesso l'economia nazionale. La serrata, invece, pur producendo lo
stesso danno riflesso all'economia nazionale, può danneggiare migliaia
di lavoratori.
D'altra parte, lo sciopero ha un limite automatico ed imperioso nel
bisogno che hanno i lavoratori di riscuotere il salario, unica loro
fonte di sussistenza. Per il padrone, invece, tanto lo sciopero quanto
la serrata si risolvono nella rinuncia al profitto nel periodo della
loro durata. Si tratta, in ogni caso di un danno economico, che non può
mai giungere al limite del bisogno di vivere, da cui sono assillati i
lavoratori scioperanti. Ne consegue che il padrone, volendolo, potrebbe
far durare la serrata per un tempo praticamente illimitato. Senza
contare che, in determinati casi, dei padroni possono avere un interesse
diretto a provocare la serrata, per le ripercussioni che un tale fatto
potrebbe avere sull'andamento dei prezzi. Il che vuol dire che la
serrata può avere conseguenze ed anche scopi antisociali.
Il diritto di serrata non può trovare una giustificazione di principio
che nell'antica concezione romana del diritto di proprietà; concezione
sorpassata e condannata dalla legislazione di tutti i paesi civili, nei
quali, lungi dal riconoscere il diritto di abuso della proprietà dei
grandi mezzi di produzione, ne è stata unanimemente proclamata la
funzione sociale, sottoponendola a norme precise e restrittive.
La facoltà di serrata, da parte dei datori di lavoro, deve essere
pertanto vietata per legge, o almeno sottoposta alla preventiva
autorizzazione delle autorità tutorie, in difesa della collettività
nazionale.
5)
Dell'arbitrato
Alla
questione del diritto di sciopero e della facoltà di serrata è legata
quella dell'arbitrato delle controversie di lavoro.
L'arbitrato facoltativo, a richiesta delle parti, è fuori discussione. é
un mezzo al quale è anche desiderabile che si faccia ricorso il più
possibile, per prevenire ed evitare agitazioni e scioperi che, in linea
generale, non sono mai eventi auspicabili.
Certuni, però, si dichiarano partigiani dell'arbitrato obbligatorio. Non
crediamo che lo Stato democratico possa accogliere questo metodo, che
equivale al divieto del diritto di sciopero e presuppone la creazione di
nuovi e costosi organismi burocratici.
L'arbitrato obbligatorio è incompatibile col principio della libertà ed
è anche di assai dubbia efficacia, dato che in regime democratico
nessuno potrebbe impedire alle masse lavoratrici interessate di
respingere la soluzione imposta dall'arbitro e di effettuare ugualmente
lo sciopero.
L'arbitrato può essere efficace, ed impegnativo per le parti, solo
quando queste vi accedono volontariamente.
6)
Dell'ordinamento sindacale
Riconosciuta la primordiale funzione sociale del lavoro e la funzione di
preminente interesse collettivo che esercitano i sindacati dei
lavoratori, la Costituzione deve determinare e sancire i princìpi
ispiratori d'un nuovo ordinamento sindacale, conforme ai princìpi di
democrazia e di libertà che sono alla base del nuovo Stato italiano.
Attualmente l'Italia non ha un ordinamento sindacale giuridicamente
definito.
Dal punto di vista formale, sembra essere tutt'ora in vigore
l'ordinamento sindacale fascista, le cui basi giuridiche furono fissate
nella legge 3 aprile 1926, n. 563 (la legge Rocco, ndr).
I liberi sindacati dei lavoratori, sorti alla luce dopo la Liberazione,
hanno per proprio conto proclamato la soppressione dell'intero
ordinamento sindacale fascista e si sono costituiti e funzionano su basi
prettamente democratiche fissate liberamente dagli stessi lavoratori
interessati.
In linea di fatto, i sindacati liberi ora esistenti sono riconosciuti
dallo Stato, ma non esiste nessun rapporto giuridicamente definito fra
Stato e sindacato. La disciplina dei rapporti di lavoro, che può
esercitare un'influenza decisiva nella ricostruzione economica e sociale
del paese, esige con tutta urgenza un nuovo ordinamento sindacale. Il
problema è complesso ed arduo. Tenteremo qui, in brevi tratti, di
tracciare i lineamenti di una soluzione possibile.
7)
Sindacato di Stato o sindacato libero?
Il
primo problema da risolvere è quello della natura del sindacato, dato
che dalla soluzione di questo problema pregiudiziale discende quella di
tutti gli altri che ne sono connessi.
Su questo problema si sono manifestate nel paese e nella stampa due
tendenze estreme; l'una propone il sindacato quale ente di diritto
pubblico, giuridicamente riconosciuto dallo Stato e sottoposto al
controllo delle autorità tutorie; l'altra propone il sindacato libero,
non avente alcun rapporto giuridico con lo Stato, rimanendo presso a
poco nella stessa posizione che avevano i sindacati italiani nel periodo
prefascista.
Fra queste due tendenze estreme, crediamo sia possibile una posizione
mediana, che soddisfi le esigenze obiettive poste dall'una e dall'altra
posizione ed elimini almeno la maggior parte dei gravi inconvenienti che
presentano entrambe.
Il sindacato di Stato si presenta tecnicamente come quello che offre la
soluzione più facile e più comoda di tutti i problemi relativi ai
rapporti sociali e di lavoro. In realtà questo tipo di sindacato è la
negazione totale del vero sindacato qual è comunemente concepito dai
lavoratori; è incompatibile coi princìpi elementari della libertà ed è
impossibile in un regime democratico, che presuppone la volontarietà
nell'esercizio dei diritti.
Difatti, il sindacato di Stato significa automaticamente sindacato
unico, obbligatorio, con tributi obbligatori e con un controllo più o
meno stretto dello Stato. Questo tipo di sindacato statale, come si
vede, si apparenta moltissimo a quello fascista. Il fatto della elezione
dei dirigenti da parte dei soci, pur rappresentando un notevole
miglioramento, rispetto al sindacato fascista, non ne muterebbe il
carattere di sindacato unico, obbligatorio, privo di una propria
vitalità, pesante, costoso, inefficiente, detestato dalle grandi masse
lavoratrici, come lo furono gli pseudo sindacati fascisti.
L'incompatibilità d'un tale sindacato coi princìpi della democrazia è
messa maggiormente in luce dal fatto che, per realizzarlo, bisognerebbe
mutare il diritto di associazione nell'obbligo d'irreggimentarsi e di
pagare i relativi tributi!
Dubitiamo, inoltre, che la stessa Assemblea costituente abbia il diritto
di imporre ai lavoratori un ordinamento sindacale che presupponga degli
obblighi equivalenti alla perdita della vera libertà sindacale, senza
che i lavoratori stessi -che ne sono i più diretti interessati- siano
stati chiamati a pronunciarsi esplicitamente e liberamente in proposito.
Noi
crediamo che il sindacato, per adempiere effettivamente ai suoi compiti,
per essere in grado di difendere con efficacia gli interessi economici,
professionali e morali dei lavoratori, è indispensabile che sia libero,
volontario, autonomo, indipendente. In regime di democrazia, i
lavoratori debbono essere assolutamente liberi di aderire o meno ad una
qualsiasi organizzazione e di pagarne o meno i relativi contributi.
Questo è il solo tipo di sindacato che esiste in tutti i paesi liberi e
democratici: questo è il solo tipo di sindacato conforme ai princìpi
della democrazia, ed il solo possibile in uno Stato effettivamente
democratico.
Si deve concludere, come fanno certuni, che bisogna ritornare al tipo di
sindacato libero prefascista, non avente nessuna veste legale? Non lo
crediamo.
8) Del
riconoscimento giuridico del sindacato.
Libertà e funzioni pubbliche del sindacato
Da
alcune parti, esaminando il problema da un punto di vista meramente
giuridico e formale, si vorrebbe chiudere questo grosso problema in un
dilemma: o il sindacato è unico, quale ente giuridico di diritto
pubblico, sottoposto al controllo dello Stato, ed allora ad esso possono
essere deferite determinate funzioni di carattere pubblico; oppure il
sindacato è una organizzazione di fatto, indipendentemente dallo Stato e
giuridicamente non riconosciuta, e allora ad esso non può essere
confidata nessuna funzione pubblica.
Senonchè circoscrivere il problema in questo dilemma equivarrebbe ad
affermare che non vi siano e che non vi possono essere che due tipi di
sindacati possibili: quello statale, attuato dal fascismo (sia pure
emendato e migliorato) e quello prefascista, relegato ai margini dello
Stato ed in una posizione di ostilità preconcetta contro di esso.
Noi riteniamo, invece, che la democrazia italiana debba creare un tipo
nuovo di sindacato, con caratteri propri, originali, che concilii
l'esigenza di libertà, di autonomia e d'indipendenza del sindacato (che
sono i suoi caratteri peculiari, senza dei quali il sindacato cessa di
essere tale e diventa un semplice ufficio) con l'esigenza di ottenere da
esso quelle garanzie che sono necessarie per potergli affidare
legalmente alcune funzioni di carattere pubblico, che il sindacato
eserciterà di fatto e che non potrebbe non esercitare.
Questo
tipo nuovo di sindacato, che noi propugniamo, dovrebbe tradurre in
termini politici e giuridici, sul terreno specifico dell'ordinamento
sindacale, il fatto nuovo e salutare, nella storia d'Italia,
dell'adesione piena delle grandi masse proletarie e popolari allo Stato
democratico, che esse hanno concorso e concorrono in primo grado a
costruire.
Bisogna uscire da quella visuale ristretta che fa considerare le masse
lavoratrici con sospetto, per cui non si sa vederle che o asservite
dallo Stato o ricacciate fuori di esso; o neutralizzate da uffici,
regolamenti e funzionari, o guardate dai carabinieri.
Lo Stato democratico deve aver fiducia nelle grandi masse lavoratrici,
che ne costituiscono l'ossatura fondamentale. In uno Stato democratico
ben ordinato tutte le funzioni pubbliche debbono essere esercitate in
condizioni di libertà tali da non vulnerare l'autonomia e l'indipendenza
dei gruppi e strati sociali che si vogliono tutelare.
Del
resto, quali sono le funzioni di carattere pubblico che si tratta di
affidare ai sindacati?
All'infuori di quelle insite nell'eventuale creazione di un Consiglio
nazionale del lavoro, che sono di carattere consultivo, queste funzioni
si riducono sostanzialmente a due:
1) facoltà di stipulare, con la controparte, dei contratti di lavoro che
abbiano validità obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria
e, quindi, efficacia giuridica;
2) esercizio del collocamento dei lavoratori.
Entrambe queste funzioni sono bensì di carattere pubblico, ma esse
interessano quasi esclusivamente, od in modo assolutamente prevalente, i
lavoratori. é naturale, perciò che tali funzioni siano affidate alle
organizzazioni dei lavoratori, che sono da presumersi le maggiori
interessate e le meglio attrezzate per assicurarne il più efficace
svolgimento.
Qui sorge la questione: può un organismo non avente una veste giuridica
assolvere funzioni di carattere pubblico? é precisamente nella risposta
che si dà a questa questione che bisogna ricercare il punto di
conciliazione tra la libertà ed il riconoscimento giuridico del
sindacato.
Noi crediamo che sia perfettamente possibile dare una personalità
giuridica al sindacato, senza vulnerarne l'autonomia e l'indipendenza.
Indubbiamente lo Stato ha il dovere di esigere alcune garanzie
nell'interesse della collettività nazionale, da un organismo al quale si
conferiscono determinate funzioni pubbliche. Nel nostro caso, crediamo
che le sole garanzie legittime che lo Stato possa chiedere ed ottenere
dal sindacato riconosciuto siano essenzialmente di due ordini:
a) la registrazione legale in apposito registro tenuto dal Consiglio
nazionale del lavoro e dai suoi organi periferici, col relativo deposito
dello statuto sociale e la denuncia del numero dei propri iscritti;
b) l'accertamento, da parte dello stesso Consiglio nazionale del lavoro
e dei suoi organi periferici, dell'efficienza numerica dei sindacati
registrati e riconosciuti.
Altra
garanzia legittima che lo Stato deve esigere dal sindacato riconosciuto
è la condizione che il suo statuto sociale sancisca chiaramente un
ordinamento interno democratico dell'organizzazione, con la elezione
mediante voto segreto e diretto di tutti i dirigenti e con l'obbligo di
sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci i suoi bilanci
preventivi e consuntivi.
Con queste garanzie lo Stato si assicura che il sindacato è
effettivamente rappresentativo dei lavoratori cui si riferisce e che i
suoi organi dirigenti sono la libera ed incontestabile espressione della
volontà della maggioranza dei propri rappresentanti. E queste garanzie
ci sembrano sufficienti perché lo Stato conferisca ai sindacati le
funzioni del genere di quelle accennate, che hanno come oggetto la
tutela di interessi specifici dei lavoratori. Tanto più che,
limitatamente a determinate funzioni pubbliche, come quella del
collocamento, i sindacati possono accettare un controllo dello Stato,
diretto ad accertare l'imparzialità del funzionamento nei confronti di
tutti gli aventi diritto.
All'infuori delle garanzie accennate, qualsiasi ingerenza dello Stato
nella vita e nell'attività dei sindacati sarebbe illegittima e
significherebbe un attentato alla libertà dei sindacati stessi e dei
cittadini che ne fanno parte.
Il tipo di sindacato qui delineato, che concilia il riconoscimento
giuridico del sindacato stesso con le sue esigenze incomprimibili di
libertà e di autonomia, si approssima al sistema sindacale francese,
quale è definito dalle leggi 1¡ marzo 1884, 12 marzo 1920, 4 giugno 1936
e 2 maggio 1938.
Il riconoscimento giuridico dei sindacati deve essere volontario; tale
riconoscimento, quindi, potrà avvenire soltanto su domanda del sindacato
interessato.
La registrazione ed il conseguente riconoscimento della personalità
giuridica debbono necessariamente estendersi agli organismi sindacali
d'ogni grado; e cioè, in senso verticale: dal sindacato locale
d'industria, categoria o servizio, al sindacato provinciale, a quello
nazionale (federazione o sindacato); ed in senso orizzontale: dalla
Camera del lavoro locale o mandamentale a quella provinciale, alla
Confederazione generale italiana del lavoro, che è al vertice della
piramide e che comprende e rappresenta l'intero sistema.
9)
Libertà e pluralità sindacale
Una
volta escluso il sindacato unico obbligatorio, sorge un'altra questione:
possono costituirsi più sindacati, antagonistici e concorrenti, per la
stessa categoria? Noi rispondiamo per l'affermativa.
Il concetto di libertà sindacale non può essere disgiunto dalla libera
facoltà d'ogni lavoratore di aderire o meno al sindacato costituito o di
rendersi iniziatore della costituzione di un altro sindacato.
L'osservazione che l'ammettere la pluralità dei sindacati sia contrario
al principio dell'unità sindacale, o possa comprometterla, non appare
fondata. Unità e "unicità" sindacali sono due concetti
profondamente diversi ed in certo senso opposti. L'"unicità", o l'unità
obbligatoria, non unifica assolutamente nulla.
L'iscrizione obbligatoria in un sindacato unico non annulla gli
eventuali dissensi fra gruppi di lavoratori di varie correnti, né può
impedire ad essi di battagliare fra di loro e quindi di essere
effettivamente disuniti.
L'unità sindacale vera ed operante non può essere che una realizzazione
viva e volontaria dei lavoratori interessati, di varie correnti o di
nessuna corrente, quale risultante e manifestazione della coscienza che
essi hanno della comunità dei propri interessi economici e professionali
da difendere, e dell'utilità indiscutibile della propria unità, come
strumento più poderoso della propria potenza.
Gli ex sindacalisti fascisti realizzavano formalmente nel loro senso la
più totalitaria unità sindacale che sia stata mai vista. Ma in seno ad
essi operavano i nuclei clandestini e semilegali della vecchia
Confederazione del lavoro, che riuscivano alle volte a promuovere
agitazioni e scioperi, forzando le ferree leggi fasciste. La massa dei
lavoratori era più divisa che mai.
La Confederazione generale italiana del lavoro, invece, in regime di
libertà, è riuscita a realizzare ed a consolidare la più vasta ed
effettiva unità sindacale esistita sinora, appunto perché i lavoratori
ed i loro esponenti hanno potuto agire ed agiscono liberamente, senza
vincoli, senza obbligatorietà e senza ingerenza dello Stato.
La vera unità sindacale, dunque, presuppone la libertà.
10) A
quali sindacati debbono affidarsi le funzioni di carattere pubblico?
Ammessa la possibilità di sindacati plurimi, per la stessa industria o
categoria, sorge la questione di sapere a quali dei sindacati esistenti
e debitamente registrati debba essere riconosciuto il diritto di
stipulare il contratto collettivo di lavoro avente efficacia giuridica
per tutti gli appartenenti alla categoria.
La
questione va risolta sulla base dei princìpi democratici.
Il
diritto di stipulare il contratto collettivo deve essere riconosciuto a
quello dei sindacati che conti nel proprio seno la maggioranza assoluta
dei lavoratori che vi sono interessati.
In
mancanza d'un sindacato che abbia tale requisito lo stesso diritto va
riconosciuto al sindacato che abbia il maggior numero di iscritti fra
gli appartenenti alla categoria interessata.
Ma
perché lo stesso sindacato maggioritario non abbia una posizione di
monopolio, e quelli minoritari eventuali non ne siano completamente
esclusi, si può stabilire il principio che alle trattative per la
stipulazione dei contratti collettivi di lavoro abbiano diritto di
partecipare anche dei rappresentanti autorizzati dei sindacati
minoritari, in proporzione al numero dei rispettivi aderenti.
Lo
stesso principio lo si può applicare all'ufficio di collocamento,
affidato al sindacato maggioritario, ma diretto da una commissione,
nella quale siano proporzionalmente rappresentati anche gli eventuali
sindacati minoritari, oltre che le associazioni padronali.
A noi
pare che la soluzione proposta sia perfettamente conforme ai princìpi
democratici e salvaguardi al più alto grado gli interessi e i diritti di
tutti gli interessati [...].
(da
www.rassegna.it, 1 giugno 2005)
scarica il testo della Costituzione
della Repubblica Italiana
|